12 Maggio 2010 |
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Il governo italiano colpisce le trading di Hong Kong
La lotta all'evasione fiscale si trasferisce in oriente

La regione a statuto speciale di Hong Kong ad oggi è annoverata nella "black list" italiana dei cosiddetti stati "non collaborativi".
Hong Kong gode di un regime fiscale privilegiato; lo scambio di informazioni tra le amministrazioni locali è pressoché inesistente e la sua incidenza fiscale è notevolmente inferiore rispetto a quella italiana.
Per lo stato italiano, i costi derivanti da operazioni intercorse tra società residenti in Italia ed imprese fiscalmente domiciliate ad Hong Kong, sono da considerarsi indeducibili.
Inoltre i redditi prodotti dalle imprese residenti o localizzate ad Hong Kong e partecipate da un soggetto residente fiscalmente in Italia, si considerano imputabili a quest'ultimo in quanto non esiste tra i due stati una convenzione contro le doppie imposizioni.
Le necessità di bilancio del Governo Italiano spingono il Ministro Giulio Tremonti ad aumentare la pressione su Hong Kong.
I clienti italiani di società Hongkonghine dovranno, secondo quanto prevede il Decreto Ministeriale del 30 marzo 2010, informare dettagliatamente l'autorità fiscale italiana sulle transazioni finanziarie tra società di Hong Kong e società Italiane.
L'obiettivo del Ministro è quello di controllare i trasferimenti di reddito dall'Italia ad Hong Kong. È opinione dei collaboratori di Tremonti che molti contribuenti italiani utilizzino delle società di Hong Kong per riuscire a trasferire il loro reddito fuori dall'Italia.
Il meccanismo utilizzato da questi contribuenti infedeli, è quello dell'intermediazione di una società senza alcuna sostanza, il cui unico scopo è di estrarre reddito da una normale transazione commerciale. In realtà la società di Hong Kong esiste solo sulla carta non avendo alcuna operatività, non presentando contabilità, bilanci o dichiarazione dei redditi.
Questo sotterfugio permette l'estrazione dei redditi a fronte dell'acquisto di beni cinesi: il produttore cinese fornisce i beni direttamente al cliente italiano, ma fattura alla società di Hong Kong, la quale fattura a sua volta con un margine opportuno alla società italiana.
In seguito la società di Hong Kong invia il margine della transazione sul conto personale del socio della società italiana, conto bancario aperto in una banca offshore. Questa pratica sottrae illegittimamente reddito imponibile al Governo Italiano, e rende evasori fiscali i contribuenti italiani che la eseguono.
La richiesta del Governo Italiano, di controllare tutti i pagamenti da e per Hong Kong, si basa su una Legge (art.110 TUIR) che impedisce alle imprese Italiane di contabilizzare i costi fatturati dalle società registrate in paesi che appaiono nella black list emanata dal Governo.
L'applicazione di questa norma influenza molto negativamente i clienti italiani fiscalmente onesti, ma che acquistano i prodotti cinesi da società residenti ad Hong Kong.
Per le imprese italiane, è impossibile registrare i costi fatturati da imprese cinesi utilizzanti società di trading residenti a Hong Kong. La mancata contabilizzazione di questi costi ha l'effetto di aumentare il reddito della società italiana e di conseguenza di aumentare le tasse da pagare.
L'unica via per evitare l'applicazione di questa norma è quella della richiesta preventiva all'Amministrazione fiscale italiana di una certificazione di compliance fiscale delle operazioni commerciali effettuate con Hong Kong. È una procedura onerosa, da ripetere ogni periodo fiscale annuale, il cui risultato non è certamente scontato.
Questa nuova norma italiana penalizza l'utilizzo di società di trading registrate a Hong Kong. Ne impedisce l'utilizzo sia per gli imprenditori cinesi che vendono in Italia attraverso queste trading, sia agli imprenditori italiani che acquistano in Cina con l'intermediazione di società di Hong Kong.
Gli imprenditori cinesi e quelli italiani dovranno trovare una nuova "piazza di scambio": Londra si propone con la sua qualifica di giurisdizione "White list",
di partner europeo dell'Italia, e ha una particolare normativa favorevole al trading internazionale.
Marco Silvio Jäggi [1]
Degree in Economic Sciences
J&M PARTNER'S Board Chairman
[1] Since 2007 he carries out teaching activity in the field of Trust and International
tax planning at the Training Centre of Juridical Studies on International Taxation in Switzerland. Since 2007 He has also been Chairman and
speaker in Congresses focusing on trusts organized by J&M Partner's Lectures according to the teaching calendar:
Fundamentals of International Tax Planning
The bank secrecy: Current situation and changes
Trust, the protection of the Estate
The Trust's tax residence
The richness produced by the trusts: income and capital
Trust, family goods and generational changeover
The trust as the alternative instrument to the will
Tax avoidance; is it possible to plan the weight of taxation?
Transfer pricing
Singapore, an alternative to Switzerland?
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a "Globalizzazione e opportunità" e
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Ricordiamo, inoltre, che a breve verrà pubblicato il nuovo calendario del Piano formativo relativo il secondo semestre 2010.
Buona lettura!
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News in pillole |
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| L'archivio attende i titolari effettivi |
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| Il nuovo Archivio unico informatico approda sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 102 di ieri. Prende così vigore il dispositivo della Banca d'Italia contro il riciclaggio, in attuazione dei poteri previsti dal decreto 231/2007, che va a implementare lo strumento di detenzione dei dati della clientela e delle operazioni da essa effettuate presso gli intermediari finanziari. Il provvedimento, datato 23 dicembre 2009, era stato già oggetto di attenzione da parte degli operatori, che si erano mossi verso la preparazione dei loro sistemi ai numerosi e significativi cambiamenti che introduce. |
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| «Nel 50% dei casi all'allarme segue un'indagine» |
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| «La collaborazione spontanea fatica a funzionare, ma abbiamo potuto verificare che il problema esiste in tutta Europa perché è legato a fattori strutturali di conflitto d'interesse. Ciò non toglie però che i numeri complessivi dell'antiriciclaggio aumentano, e cresce la qualità delle segnalazioni, che nel 50% casi hanno un seguito nelle indagini ». |
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| Lanuova griglia convince solo a metà |
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| Segnali di apprezzamento condizionato, ma con la necessità di un ulteriore step di affinamento. Il decreto sugli indicatori di anomalia antiriciclaggio è accolto con cautela dalle categorie professionali, con la sola eccezione dei commercialisti e degli esperti contabili, che ufficialmente non commentano il testo, ma che sottotraccia lasciano percepire una certa irritazione. |
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| Immobili sorvegliati speciali |
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| Clienti, prestazioni e modalità di pagamento sono i tre punti di osservazione che intermediari e professionisti dovranno assumere per pesare il sospetto che le operazioni finanziarie nascondano un'attività di riciclaggio; un'attenzione particolare va dedicata alle compravendite di immobili e beni mobili registrati, alla gestione di imprese e trust, e alle anomalie nelle operazioni contabili. |
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| Sul riciclaggio segnalazioni a tutto campo |
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| Operazioni per contanti non usuali, costituzione di trust in determinati stati extracomunitari, costituzione o impiego di strutture di gruppo artificiosamente complesse e articolate, ma anche acquisti di immobili in assenza di legami con il luogo in cui sono ubicati; sono questi solo alcuni dei numerosi indici di anomalia previsti dal decreto 16/4/2010 del ministero della Giustizia, pubblicato ieri in Gaz-zetta, che dovrebbero far scattare in capo a commercialisti, consulenti del lavoro, Caf, revisori contabili e consulenti tributari non iscritti in albi, avvocati e notai, la segnalazione all'unità di informazione finanziaria (Uif). |
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| Contro l'indagine bancaria |
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| L'onere della prova per neutralizzare le presunzioni basate sulle indagini bancarie ricade sul contribuente. Se quest'ultimo non la fornisce, può essere ritenuta legittima la rettifica dei redditi operata dall'ufficio. È quanto deciso dalla Ctr Puglia, con la sentenza n. 24/8/10. |
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| La branch italiana detrae ancora l'Iva |
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| Il Dlgs n. 18/2010 sull'Iva che ha recepito la direttiva n. 2008/8/Ce è entrato in vigore il 20 febbraio 2010. Peraltro, trattandosi di direttiva self executing la stessa deve considerarsi «con efficacia diretta», tant'è che la stessa agenzia delle Entrate (circolare n. 58/E/2009) ha affermato che «le nuove regole si applicano a decorrere dal 1?gennaio2010». |
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| Documenti utili per la regolarità |
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| In assenza di indicazioni normative o di prassi interne, l'impresa che intenda dotarsi di un set documentale per allontanare il rischio di contestazioni può fare riferimento prioritariamente alle linee guida dell'Ocse del 1995 e al Codice di condotta dell'Unione europea del 2006. |
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| Sanzionabilità correlata alla frode |
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| Una disamina di come il transfer pricing e le problematiche connesse vengano trattate in Paesi diversi dal nostro evidenzia come nella quasi totalità le implicazioni penali in ambito tributario non sono legate in modo specifico agli accertamenti operati localmente in materia. Possono, invece, esserne una conseguenza diretta nella misura in cui il comportamento sanzionato prefiguri una condotta soggettiva tale da integrare gli estremi della frode o del raggiro tramite artifizi contabili ovvero mediante il rilascio di documentazione incompleta, falsa o contenente informazioni non corrette. |
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| Dall'intesa con il fisco un ombrello anche per il penale |
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| La circolare 20/2010 dell'agenzia delle Entrate evidenzia, tra le materie da controllare in relazione alle imprese di grandi dimensioni (volume di affari o di ricavi non inferiore a 200 milioni di euro), le operazioni di arbitraggio internazionale, riorganizzazione aziendale transnazionale e i prezzi di trasferimento. |
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| Il transfer pricing insegue il giusto valore |
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| Gli accertamenti in materia di transfer pricing , con i crescenti procedimenti penali connessi, hanno riacceso i riflettori sulla regolamentazione in parte incompleta del nostro Paese in tale ambito.
Le legislazioni tributarie degli Stati hanno interesse a disciplinare il fenomeno per evitare che il ricorso al transfer pricing abbia come obiettivo principale la minimizzazione del carico impositivo nelle transazioni commerciali tra società appartenenti allo stesso gruppo. |
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| Stretta non retroattiva sulle verifiche bancarie |
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| Accertamento del Fisco annullato e ufficio condannato alle spese. Per i giudici tributari di Ragusa è sbagliato applicare le norme introdotte nel 2005 in materia di indagini finanziarie nei confronti dei professionisti. Arrivano così le prime sentenze in tema di controlli bancari nei confronti di professionisti, per gli anni 2003 e 2004, con l'applicazione delle norme della legge 311/2004. |
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| Inutilizzabili le prove del nero trovate fuori dall'azienda |
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| La documentazione extra contabile, rinvenuta in locali di terzi a seguito di un accesso effettuato dalla Guardia di Finanza e non riconducibile all'impresa ispezionata, non può essere utilizzata senza l'autorizzazione della Procura della Repubblica. |
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| Nuovi obblighi sul quadro RW per chi fa il 730 |
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| Dal 2009 la presentazione del modulo RW interessa molti più contribuenti rispetto all'anno precedente. I lavoratori dipendenti e i pensionati possono, però, presentarlo assieme al frontespizio del modello Unico, continuando a consegnare il modello 730 per sfruttare i vantaggi del conguaglio della propria posizione fiscale direttamente nel cedolino del mese di luglio. |
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| Ultima verifica per lo scudo |
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| Domani è l'ultimo giorno per aderire allo scudo fiscale. I contribuenti per essere sicuri di aver perfezionato la procedura nei termini dovranno verificare che la copia della dichiarazione riservata ottenuta dall'intermediario e da questi firmata riporti una data di accettazione anteriore o coincidente con il 30 aprile. La copia della dichiarazione riservata dovrà essere conservata dal contribuente, in quanto fa prova del tempestivo e valido perfezionamento dell'adesione allo scudo. |
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| Il redditometro guida i controlli del fisco |
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| Nel 2009 massimo impulso al redditometro. La Guardia di finanza, ad esempio, ricorrendo a controlli mirati su yacht e aerei ha scovato 7.513 evasori totali che nel 2009 non hanno dichiarato imponibili per 13,7 miliardi. Mentre l'agenzia delle Entrate ha accertato 459 milioni in circa 28mila controlli.I dati sull'attività della Gdf sono emersi nel corso di un'audizione del comandante generale, Cosimo D'Arrigo, alla commissione di vigilanza sull'Anagrafe tributaria mentre quelli sulle Entrate derivano dall'analisi dei controlli 2009 articolata per regioni. |
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| L'accordo anti-dazi tra Ue e Svizzera non «salva» l'Iva |
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| L'accordo sul libero scambio del 1972 tra Svizzera e Comunità europea che prevede il divieto e la soppressione dei dazi doganali all'importazione, nonché il divieto e l'obbligatoria soppressione delle tasse a effetto equivalente, lascia impregiudicata la facoltà di riscossione dell'Iva all'ingresso delle merci nel territorio degli Stati aderenti alla Comunità trattandosi, quest'ultima, di un'imposta il cui presupposto finanziario è diverso da quello dei dazi doganali. |
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| Più scambi tra Brasile e Messico |
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| Due giganti, due rivali: Brasile e Messico. Da sempre si contendono primati e soprattutto mercati, ora potrebbero approdare in tempi brevi a un accordo di libero scambio. Sarebbe un passaggio epocale della politica economica latinoamericana ma anche una mossa che scompagina lo scacchiere del commercio mondiale. |
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| Sudamerica: da zavorra ad ancora di salvezza per imprese Ue e Usa |
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| primi a vacillare, i primi a cadere: era questo il destino dei paesi emergenti latinoamericani. Pareva una coazione a ripetere, una sorte segnata. Vittime di ogni turbolenza finanziaria e più spesso generatori di crisi, con Europa e Stati Uniti chiamati a tamponare le falle. Messico, Brasile e Argentina evocavano sui mercati finanziari gli incubi dell'"effetto tequila" del 1994, dell'"effetto samba" del 1999 e del default del 2001. |
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