Italiano   |   English   |   Português

Mappa sito

Newsletter

Richiesta informazioni

Archivio news

28.06.2010

Spese di rappresentanza a deducibilità limitata

Nel quadro RE di Unico 2010, il professionista deve confrontarsi con la limitazione della deducibilità al 75% delle spese su prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande, introdotta, con effetto dal 2009, dal Dl n. 112/2008.
Le combinazioni
Questa limitazione va combinata con le altre già presenti all'articolo 54 Tuir, che pongono "paletti" alla deducibilità commisurati ai compensi percepiti nel periodo d'imposta (2% per le stesse spese per alberghi e ristoranti, 1% per quanto riguarda le spese di rappresentanza) o di tipo forfettario (50% per le spese di partecipazione a convegni, corsi di aggiornamento, congressi e simili, inclusi i relativi costi di viaggio e soggiorno).
L'Istituto di ricerca dei dottori commercialisti ed esperti contabili (circolare n. 9/IR/2009) si è espresso positivamente circa l'operare contestuale dei limiti relativamente alle spese alberghiere e di ristorazione (prima si rende indeducibile il 25% dell'importo, poi si verifica, per le spese complessivamente sostenute, il rispetto del "paletto" del 2% dei compensi), mentre per le spese di rappresentanza e per la partecipazione a convegni e corsi, la posizione assunta è differente rispetto a quella espressa dal l'Agenzia (circolare n. 53/E/08) e riportata dalle istruzioni al quadro RE.
Secondo l'Irdcec, infatti, queste tipologie di spesa hanno già, nell'ambito dell'articolo 54, la loro disciplina, e nulla porta a ritenere che la limitazione al 75% debba prevalere su queste quasi fosse una «regola generale» di ordine prioritario.
Tuttavia, i modelli inducono a comportarsi diversamente, per cui, seguendo le istruzioni, la "scure" dell'1% dei compensi e della deducibilità limitata al 50% finisce per abbattersi anche sulle spese (rispettivamente) per prestazioni alberghiere e di ristorazione sostenute a titolo di rappresentanza o in occasione della partecipazione alle iniziative formative, già decurtate del 25 per cento. Il pasto consumato per assistere a un convegno, pertanto, finisce per essere deducibile in capo al professionista nei limiti del 37,5% (50% del 75%).
Le «esenzioni»
Non subiscono tali limitazioni due categorie di spese, anche se sostenute per prestazioni alberghiere o di ristorazione:
e quelle sostenute in caso di trasferte al di fuori del territorio comunale da parte di dipendenti e collaboratori del professionista (nel rispetto degli importi giornalieri fissati dal comma 3 dell'articolo 95 Tuir);
rquelle sostenute dal committente per conto del professionista, e da quest'ultimo addebitate in fattura secondo il tortuoso meccanismo descritto nella circolare n. 28/E/2006.
Circa quest'ultima tipologia di costi (da indicare al rigo RE15, colonna 1), sono note le perplessità manifestate dall'Irdcec con circolare n. 1/IR/2008, in particolare per quanto riguarda l'impossibilità – sostenuta dal l'Agenzia in più occasioni - di applicare la medesima deduzione integrale quando il pagamento è intervenuto da parte del professionista che, sulla base degli accordi contrattuali con il cliente, ha provveduto a ribaltare integralmente l'importo aggiungendolo ai compensi. Anche in questo caso, seguendo le istruzioni, la spesa va indicata a rigo RE15, colonna 2, subendo le limitazioni sopra ricordate.
Le spese da indicare in colonna 1 del medesimo rigo (integralmente deducibili) sarebbero solo quelle caratterizzate dalla seguente procedura:
- il fornitore del servizio emette fattura intestata al committente, con indicazione degli estremi del professionista che ha usufruito del servizio;
- il committente comunica al professionista l'ammontare della spesa effettivamente sostenuta, inviandogli copia della relativa fattura;
- il professionista emette fattura nei confronti del committente, includendo nel compenso le spese di vitto e alloggio "prepagate" dal committente;
- il committente imputa a costo la prestazione, comprensiva delle spese sostenute per conto del professionista.

Fonte:  ilsole24ore

Economia

Italia

Svizzera

Singapore

Segreto bancario

Fisco internazionale

Unione Europea

United Kingdom

Malta

Stati Uniti d'America

Lotta ai reati finanziari

Paradisi Fiscali

Giurisdizioni e attori sociali

    indietro    

Home   |   

Su

   |   

Stampa