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conti con la giustizia penale li ha chiusi da tempo; quelli con il Fisco, però, sono ancora aperti. Il venerabile maestro Licio Gelli è di nuovo chiamato sul banco degli imputati. Questa volta da parte di un'amministrazione finanziaria che gli ha presentato il conto di imposte non versate. Sotto la lente dell'agenzia delle Entrate sono finite proprietà immobiliari all'estero e in Italia e proventi derivanti da interessi su prestiti. A fare tornare sul proscenio della cronaca un Gelli ormai per molti affidato alla nebbia della storia, sia pure contemporanea, è stata la sentenza con cui la Corte di cassazione ha accolto il ricorso presentato dall'Agenzia della Toscana contro la pronuncia della Commissione tributaria di Firenze che aveva accettato le ragioni di Gelli contro l'avviso di accertamento che gli era arrivato per sollecitargli il pagamento di somme dovute a titolo di Ilor, Irpef e contributo al Servizio sanitario nazionale.
Dalle ambizioni del piano per la rinascita democratica alle sventure fiscali il passo è lungo e magari doloroso per il novantunenne Gelli. Che davanti all'affondo del Fisco aveva provato a sostenere come l'iscrizione all'Anagrafe dei residenti all'estero, fin dal 1978 peraltro, fosse sufficiente per mandarlo esente da qualsiasi pretesa tributaria. In un primo tempo, appunto, la Commissione tributaria fiorentina gli aveva dato ragione. Di qui il ricorso in Cassazione da parte dell'Agenzia toscana e un verdetto che ha spento le speranze del maestro. Per il quale ora si prospetta un nuovo giudizio davanti a una diversa commissione tributaria.
La Cassazione ha così avuto modo di ricordare come, nella materia delle imposte sui redditi, esistono tre condizioni per la residenza fiscale nel territorio dello Stato: il primo, formale, rappresentato dall'iscrizione nelle anagrafi delle popolazioni residenti; gli altri due, di fatto, costituiti dalla residenza o dal domicilio nello Stato sulla base del Codice civile. La sola iscrizione nell'anagrafe dei residenti all'estero non è determinante per escludere la residenza fiscale in Italia. A contare è invece il fatto che in Italia ci sia il domicilio, da intendere come «sede principale degli affari e interessi economici».
Certo, avverte la sentenza, non si può negare a nessuno, nemmeno a Gelli, di poter fissare all'estero la propria residenza. Ma, poi, arrivati al nodo della verifica, quello che conta è un principio di effettività e non solo la volontà individuale: il centro principale degli interessi del soggetto deve essere identificato nel luogo in cui la gestione di questi interessi viene esercitata abitualmente, «vale a dire in modo riconoscibile da terzi».
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