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Non tutti i disallineamenti devono essere indicati nel quadro RV del modello Unico, infatti esiste un disallineamento che va segnalato in altro quadro: il quadro EC,oltre al quadro IS per l'Irap. Si tratta del maggior valore civile di un bene rispetto a quello fiscale, derivante da deduzioni extracontabili eseguite fino al 2007. Il caso più frequente è quello degli ammortamenti anticipati eseguiti fino al 2007. Due le procedure alternative per riassorbirlo:
e riassorbimento naturale che avviene nel quadro EC tramite le variazioni in aumento che derivano dalle quote d'ammortamento imputate a conto economico e non deducibili;
r riassorbimento tramite versamento di imposta sostitutiva.
La seconda procedura può essere eseguita senza limiti di tempo e quindi anche quest'anno il quadro consente di versare l'imposta sostitutiva e "bloccare" la procedura di riassorbimento naturale delle eccedenze dedotte in anni precedenti.
L'imponibile del versamento "tardivo" sarà il disallineamento esistente al 31 dicembre 2009, cioè quello che risulta dopo il parziale riassorbimento avvenuto nel 2008 e nel 2009. Più precisamente sarà il disallineamento che risulta avendo stanziato (e non dedotto)la quota d'ammortamento relativa al 2009. Si pone al riguardo un problema ai fini Irap, poiché nel 2008 e nel 2009 il disallineamento originale sarà stato riassorbito per importi diversi tra Ires e Irap. Il punto è stato affrontato dalla circolare 50/ 08 (paragrafo 3.2.1) che indica quale soluzione la necessita di rendere imponibile ai fini Irap la differenza tra il disallineamento Ires, su cui è stata versata la sostitutiva, e il disallineamento Irap. Tale imponibile concorre in quote costanti fino al 2013 alla formazione dell'imponibile Irap.
In linea generale, per riallineare la differenza tra valore civile valore fiscale dei beni, derivante da deduzioni extracontabili eseguite tramite il quadro EC, si può utilizzare l'articolo 1, comma 48, della legge 244/ 07 che dispone la possibilità di affrancamento legata al quadro EC: versando un'imposta sostitutiva di Ires e Irap la cui aliquota va dal 12% al 16% sulle eccedenze dedotte negli anni precedenti (colonna 2 del quadro EC), i beni riacquistano il maggior valore civilistico. A tale proposito va segnalato la ripercussione sulle riserve vincolate: si affrancano senza alcun versamento ulteriore.
La presenza di eccedenze dedotte extra contabilmente comporta un adempimento dichiarativo anche ai fini Irap . Il quadro IS sezione III presenta un apposito prospetto che dovrà essere compilato per coloro che presentano questa problematica. Il quadro tende a monitorare la situazione delle società che non hanno versato l'imposta sostitutiva e che quindi gestiscono «a stralcio » il riassorbimento delle deduzioni extracontabili. Nel rigo IS 14 compaiono sei colonne in cui segnalare anzitutto il valore delle deduzioni extracontabili rilevanti ai fini Irap (colonna 1) che residuano alla fine del periodo precedente. Peraltro anche il versamento di imposta sostitutiva va rilevato indirettamente nel rigo (colonna 2):va indicato l'ammontare delle eccedenze riassorbite tramite imposta sostitutiva eseguito nel 2009,mentre l'eventuale versamento eseguito al 16 giugno 2010 andrà rilevato nel quadro IS di Unico 2011.
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