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07.06.2010

Il quadro RV misura il disallineamento

La presenza di disallineamenti tra i valori civili e i valori fiscali di determinati beni diventa sempre più frequente, essendo varie le cause che possono determinare questo effetto. Per l'amministrazione finanziaria è di fondamentale importanza monitorare questa differenza, per evitare che siano portati in deduzioni dei costi relativi a valori non fiscalmente riconosciuti. Questo compito è assolto dal quadro RV del modello Unico che quest'anno presenta un minimo restyling con istruzioni più dettagliate rispetto alla scarne indicazioni degli scorsi anni.
I codici
In primo luogo viene prevista la necessità di indicare un codice per individuare la causa del disallineamento. Ci sono quattro codici specifici e uno residuale (5) da utilizzarsi per tutte le altre ipotesi non segnalate, il che chiarisce che il quadro è da compilare per qualunque ipotesi di disallineamento, mentre dalle istruzioni dello scorso anno sembrava di capire che la cause fossero solo quelle citate.
Il quadro va compilato in tutti i modelli Unico in cui si registra il disallineamento, mentre l'obbligo cessa dall'esercizio successivo a quello in cui il disallineamento viene meno. Questo passaggio delle istruzioni è condivisibile nel caso in cui il riallineamento avvenga per versamento di imposta sostitutiva oppure per decorso dei termini di legge, ma se avviene per cessione del bene, non si vede quale utilità possa avere compilare il quadro nell'esercizio in cui il bene è stato ceduto.
Per quanto attiene al raggruppamento dei beni disallineati in categoria, le istruzioni citano quale elemento di sintesi la voce di bilancio, quindi l'esposizione dei disallineamenti sarà corretta se si raggruppano i beni in base alle voci di cui all'articolo 2424 del Codice civile.
I casi particolari
Un primo elemento da segnalare tra i vari casi di disallineamento è l'ipotesi in cui il bene assume un valore fiscale più elevato rispetto a quello civilisticamente riconosciuto. Al riguardo le istruzioni sembrano perentorie nell'affermare che la compilazione del quadro RV è da ritenersi necessaria solo quando il bene presenta un valore civile superiore a quello fiscale mentre nulla è detto sul caso opposto. Si potrebbero citare due esempi in cui il valore fiscale può eccedere quello civile.
e Nel caso di conferimento d'azienda quando il perito svaluta il valore di determinati cespiti. La minusvalenza non è ammessa in deduzione e dal punto di vista fiscale il bene dovrà mantenere il valore originario previa obbligatoria compilazione di un prospetto di riconciliazione (articolo 176, comma 1, del Tuir). Pertanto si ritiene che in questo caso permanga l'obbligo di compilazione del quadro RV nonostante la diversa indicazione delle istruzioni.
r Nel periodo d'imposta 2013 quando verrà riconosciuta la rivalutazione degli immobili il valore fiscale del bene dovrà tenere conto dei quattro periodi d'imposta in cui non sono stati possibili gli ammortamenti fiscali. Tale dato, se non indicato nel quadro RV potrebbe essere memorizzato esternamente per consentire, al termine dell'ammortamento civilistico, le opportune variazioni diminutive.
Il conferimento
Un altro caso particolare si manifesta quando il disallineamento avviene tra un bene che civilisticamente presenta un valore positivo mentre fiscalmente è negativo. Pensiamo alle ipotesi di conferimento in cui viene trasferito un patrimonio netto contabilmente negativo che diviene positivo in capo alla conferitaria per effetto dell'emersione di plusvalenze latenti: in capo alla conferente la partecipazione avrà un valore civile positivo e uno fiscale negativo che riflette il dato contabile dei beni trasferiti.
Ebbene il quadro RV non accetta dati con il segno negativo, e questo elemento si ritiene dovrebbe essere corretto per fugare il dubbio che non possa sussistere un valore fiscale negativo, ma se così fosse si genererebbe un salto d'imposta difficilmente accettabile dall'agenzia delle Entrate.

Fonte:  ilsole24ore

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