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07.06.2010

Sanzione da irrogare per l'anno di riporto

Quando l'ufficio accerta un maggior reddito in un determinato periodo d'imposta, la conseguenza in termini sanzionatori è l'applicazione dell'articolo 1, comma 2, del Dlgs 471/97, cioè la violazione di infedele dichiarazione che comporta una sanzione che va dal 100 al 200 per cento della maggiore imposta o della differenza di credito. Questa norma non è di immediata e semplice applicazione quando oggetto dell'accertamento, e quindi della rettifica, è un periodo in perdita. Infatti se la perdita viene ridotta a seguito della contestazione operata dall'ufficio, siamo certamente di fronte a una caso di infedele dichiarazione, ma risulta impossibile irrogare la sanzione poiché se il periodo accertato resta in perdita non esiste una maggiore imposta. Per contro, come già segnalato in dottrina (R. Lupi), nel periodo in cui per effetto del riporto di una minore perdita, cioè quella accertata rispetto a quella originale, si pervenisse a un maggior reddito imponibile in un periodo d'imposta successivo a quello di formazione della perdita, vi sarebbe sì una maggior imposta ma non vi sarebbe, il quel periodo, la violazione, poiché commessa nell'esercizio di formazione della perdita stessa. Ciò determinerebbe un circolo vizioso la cui conclusione sarebbe irragionevole, cioè l'impossibilità di irrogare la sanzione per infedele dichiarazione.
Da tale impasse si esce solo adottando una tesi ragionevole, e cioè che la sanzione per infedele dichiarazione sia irrogabile nell'anno in cui la perdita è stata riportata, considerando in unico accertamento la rettifica della perdita nell'anno di formazione e l'irrogazione della maggiore imposta nell'anno del riporto a nuovo.
Questa tesi, secondo cui una cosa è il termine per l'accertamento (che va computato dall'anno di formazione della perdita come segnalato nell'altro articolo in pagina) altra cosa è il periodo su cui applicare la sanzione (l'anno dell'effettivo riporto a nuovo), può portare ad alcune anomalie che però sono considerate non sufficienti per disconoscere il ragionamento nella sua interezza. Queste anomalie possono essere ben evidenziate con i seguenti esempi.
Una Srl ha prodotto una perdita pari a 100 nel periodo d'imposta 2004. Negli esercizi 2005/2007 non sono stati prodotti redditi, mentre nel 2008 si dichiara un reddito pari a 120, che diviene 20 per effetto del riporto della perdita. L'ufficio rettifica la perdita del 2004 entro il termine di prescrizione, cioè 2009, portandola a 50. Il reddito del 2008 diviene 70 e sulla differenza con il dichiarato si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento della maggiore imposta.
Ma se la perdita del 2004 fosse a riporto illimitato e il reddito fosse compensato nel 2010, si avrebbe l'effetto che il periodo d'imposta 2004 non sarebbe più accertabile perché prescritto e ciò renderebbe di fatto non più contestabile il periodo d'imposta in cui avviene l'effettivo riporto. Questa situazione, comunque residuale, può solo significare che occorrerebbe una specifica attenzione del legislatore a questo caso specifico, ma certamente non può legittimare una tesi generale secondo cui i termini accertativi decorrono dall'anno del riporto a nuovo.

Fonte:  ilsole24ore

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