Italiano   |   English   |   Português

Mappa sito

Newsletter

Richiesta informazioni

Archivio news

07.06.2010

Accertamento legato alla dichiarazione

Quali sono i termini entro i quali gli organi competenti possono procedere all'accertamento delle perdite fiscali? L'articolo 43 del Dpr n. 600/73 stabilisceche gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
L'applicazione della norma ha generato qualche dubbio interpretativo. Si discute se, ai fini della decorrenza dei termini per l'accertamento previsti dalla norma, occorre attribuire rilevanza all'anno di utilizzo in compensazione delle perdite fiscali o a quello in cui la perdita si è formata. La prima soluzione, che si basa sul presupposto che la perdita dichiarata non incide sul debito tributario sin quando non è utilizzata a decurtazione dell'imponibile, non appare coerente con le esigenze di stabilità e celerità della definizione dei rapporti tributari; infatti, aderendo a tale impostazione, il rischio è quello di raddoppiare i termini ordinari di accertamento. Si pensi all'utilizzo della perdita nell'ultimo anno del quinquennio in cui è ammesso il riporto della stessa. Ancor più evidente nella sua irrazionalità è il caso in cui l'utilizzo a riduzione del reddito riguarda una perdita con riporto illimitato; in questa ipotesi, infatti, anche il potere di accertamento verrebbe ad assumere una durata illimitata.
Si dovrebbe, quindi, convenire sull'affermazione che il termine per l'accertamento in rettifica di una perdita fiscale decorre dalla data di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui la perdita si è generata e non dal periodo di utilizzo in compensazione.
Di questo avviso è stata la Ctr Veneto, nella sentenza n. 18 del 12 giugno 2007, che ha accolto il ricorso di un contribuente cui era stata rettificata, nel 2005, una perdita formatasi nel 1996 (in quanto generata da proventi esenti) e utilizzata a riduzione integrale del reddito relativo al 2001. I giudici hanno affermato che l'ufficio finanziario non poteva procedere per il 2001 a tale rettifica in quanto, nel 2005, la perdita era già divenuta definitiva poiché generata nel 1996.
La sentenza afferma, inoltre, che quantificazione e qualificazione di una perdita come riportabile rappresentano due momenti che non possono essere tenuti distinti. Quindi, i termini per l'accertamento dell'entità e della riportabilità della perdita vengono a coincidere e decorrono dalla presentazione della dichiarazione in cui la perdita è stata quantificata e qualificata.
Il periodo di imposta in cui la perdita riduce l'imponibile dovrebbe, invece, risultare rilevante ai fini dell'applicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione (si veda articolo in pagina).
Questa tesi non sembra prestarsi, in linea generale, a particolari comportamenti anomali dei contribuenti, anche laddove gli stessi volessero "gonfiare" artatamente le perdite fiscali e utilizzarle in periodi non più accertabili.
Infatti, le perdite vanno utilizzate non appena trovano capienza in redditi imponibili e, quindi, è raro che le perdite vengano utilizzate dopo molti anni dalla loro formazione; vorrebbe dire che più annualità si sono chiuse con imponibili ridotti o in perdita ma quest'ultima è proprio la situazione monitorata con particolare attenzione dalla vigilanza sistematica degli uffici finanziari e della Gdf secondo le direttive sull'accertamento e in base alla novità normativa contenuta nella manovra.

Fonte:  ilsole24ore

Economia

Italia

Svizzera

Singapore

Segreto bancario

Fisco internazionale

Unione Europea

United Kingdom

Malta

Stati Uniti d'America

Lotta ai reati finanziari

Paradisi Fiscali

Giurisdizioni e attori sociali

    indietro    

Home   |   

Su

   |   

Stampa