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I nuovi indici di anomalia per i professionisti agevoleranno l'adempimento della segnalazione di operazione sospetta. È la prima osservazione che scaturisce dalla lettura del decreto ministeriale del 16 aprile 2010 varato, appunto, per «agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di professionisti». Se a ciò si unisce la modifica dell'articolo 49 contenuta nel decreto 78/2010 (cioè nella manovra finanziaria), che abbassa la soglia del contante utilizzabile da privati nelle transazioni, le maglie si stringono notevolmente.
Oltre alla dovuta diligenza prevista per gli adempimenti di adeguata verifica e registrazione, i professionisti controlleranno, dunque, anche i passaggi di contante tra privati, che avvengano in loro presenza, per importi pari o sopra i 5.000 euro.
Nell'eventualità di una segnalazione di operazione sospetta, dovranno verificare attentamente le informazioni fornite dai propri clienti, controllarne il comportamento nel corso del rapporto professionale, nonché accertare "l'originalità" dei documenti identificativi che utilizzano.
Gli indicatori
Gli indicatori non costituiscono, come il decreto stesso evidenzia, una elencazione esaustiva delle fattispecie che possono indurre il professionista a sospettare di riciclaggio ma, certo, invitano a una analisi più attenta, nel complesso, del rapporto professionista- cliente. Va però ricordato che non si tratta di presunzioni di colpevolezza, ma solo di indicatori "spia" di eventuali anomalie nell'operatività preannunciata o richiesta dal cliente.
Il professionista, in sostanza, sin dall'instaurarsi del rapporto con il cliente, deve analizzare tutti gli elementi dai quali possa sorgere il sospetto di riciclaggio. In questo senso diviene fondamentale porre la dovuta attenzione sin dal momento dell'adeguata verifica,accertandosi se i documenti utilizzati dal cliente sembrano contraffatti o meno. Anche la corretta esecuzione dell'adempimento della registrazione può tornare utile al momento della decisione sull'invio,o meno,della segnalazione alla Uif o all'Ordine di appartenenza.
Un altro elemento da vagliare può essere la possibile ritrosia con cui il cliente indica i dati del beneficiario dell'operazione: indicazione tassativa senza la quale il rapporto non può instaurarsi.
Fra gli indicatori di anomalia connessi al cliente, inoltre, si prevede anche la "inusuale familiarità" del cliente stesso con i presìdi previsti dalla normativa in tema di adeguata verifica, di registrazione dei dati e di segnalazione. In pratica, si ritiene che un cliente troppo attento e informato sugli adempimenti antiriciclaggio vada guardato con maggior attenzione.
Ulteriore "spia" anomala può risultare il ricorso, per importi rilevanti, al contante, a libretti di deposito al portatore o ad altri titoli al portatore, nonché a valuta estera e all'oro. Non è così raro che alcuni clienti paghino in contante la prestazione professionale.
Il perimetro d'attività
Non tutta l'attività prestata dagli avvocati e dai notai è gravata dagli adempimenti antiriciclaggio. L'articolo 12, comma 1, lettera c del decreto legislativo 231/07 prevede che gli avvocati e i notai siano soggetti agli adempimenti antiriciclaggio soltanto nel caso in cui compiano operazioni di natura finanziaria o immobiliare o altre operazioni espressamente previste dallo stesso comma.
L'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, poi, non si applica ai professionisti per le informazioni che ricevono da un loro cliente o ottengono su di lui nel corso dell'esame della sua posizione giuridica o dei compiti di difesa o di rappresentanza in un procedimento giudiziario, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento.
Non tutta l'attività svolta dai professionisti, dunque, può essere oggetto di esame e rivelare anomalie tali da innescare una segnalazione. Esenti da segnalazione sono infatti i compiti di "difesa", mentre la mera "consulenza" vi ricade in pieno.
Il nuovo indice di anomalia, inserito dal decreto legge 78/2010, affronta poi l'annoso problema del contante. Pur essendo destinato principalmente alle banche, poichè tratta del prelievo e del versamento di contante anche per importi irrilevanti ma frequenti e ingiustificati, vi si inserisce una soglia di 5.000 euro che dovrebbe allertare i soggetti obbligati. Anche i professionisti, quindi, se lo desumono dalla contabilità del cliente o da altri documenti, sarà bene che consiglino modalità più "ortodosse", preoccupandosi, in caso contrario, di valutare se segnalare o meno il comportamento del cliente.
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