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26.05.2010

Niente pagamenti in contanti sopra i 5mila euro

Riduzione della soglia con cui è possibile utilizzare "liberamente" il contante, gli assegni bancari ecircolari ed estinzione obbligatoria entro il 30 giugno 2011 dei libretti di deposito al portatore. Sono queste le misure che la manovra ha messo in campo per rendere più tracciabili e trasparenti i movimenti finanziari che avvengono tra privati e soggetti economici, senza l'intervento di intermediari finanziari.
Trasferimento di contanti
Dopo un lungo confronto la soglia massima per i pagamenti in contanti è stata ridotta da 12.500 euro a 5mila euro. In sostanza, con il tetto fissato a 5mila euro, il limite deve essere inteso avendo riguardo alla somma complessiva dell'operazione: in pratica, a fronte di un acquisto di 6mila euro, il pagamento non potrebbe avvenire frazionato in tre rate di cui, ad esempio, le prime due pari a 1.500 euro in contanti e l'ultima di 3mila euro. Tutto ciò non trova applicazione se il trasferimento in contanti avviene per il tramite di un intermediario abilitato che, a sua volta, accettando per iscritto l'incarico, consegna alla parte creditrice il denaro contante.
Gli assegni
Sempre considerando la soglia a 5mila euro, gli assegni bancari e postali per importi pari o superiori al limite previsto nella manovra dovranno essere emessi con l'indicazione del nome e della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. In effetti, gli assegni già oggi vengono in automatico consegnati dalla banca al cliente con la clausola di non trasferibilità, ma il cliente ha, comunque, la facoltà di richiedere alla banca (per iscritto) il rilascio di libretti di assegni senza l'indicazione di " non trasferibilità". In questo caso, però, l'assegno potrà essere utilizzato solo per somme inferiori a 5mila euro con l'obbligo, nel caso in cui si raggiunga ovvero si superi questa soglia, di apporre la dicitura "non trasferibile".
Anche gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari vengono emessi dalla banca con la clausola "non trasferibile". Anche in questo caso, però, il cliente può richiedere che la clausola non venga apposta, ma solo nel caso in cui gli stessi siano di importo inferiore a 5mila euro.
Gli assegni emessi all'ordine del traente («a me medesimo », «a me stesso» eccetera) non possono essere girati a terzi, ma devono essere riscossi direttamente dall'emittente e possono superare la soglia anche senza la clausola di non trasferibilità non essendo negoziabili.

Fonte:  ilsole24ore

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