Italiano   |   English   |   Português

Mappa sito

Newsletter

Richiesta informazioni

Archivio news

20.05.2010

La «testa di legno» risponde per bancarotta

La "testa di legno" va equiparata all'amministratore di fatto della società. Ciò comporta che quest'ultimo – in particolare nei casi in cui assorbe tutti gli effettivi poteri dell'amministratore legale – ne assume anche i medesimi doveri.
Nel caso in cui rilevino tutte le condizioni soggettive e oggettive previste dalla legge, perciò, la testa di legno è responsabile «di tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili, anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti (in applicazione della regola dettata dall'articolo 40, secondo comma, del codice penale)».
Questi principi giuridici si ricavano dalla sentenza n. 19049 della quinta sezione penale della Cassazione depositata ieri. Le conclusioni che ne ha tratto la Corte in materia di reati fallimentari sono: che la testa di legno (vale a dire l'amministratore di diritto), sotto il profilo oggettivo, è chiamato a rispondere di quelle conseguenze del comportamento dell'amministratore di fatto che, in virtù della carica ricoperta formalmente, aveva l'obbligo di impedire; sotto il profilo soggettivo, invece, possono ricollegarsi allo stesso amministratore di diritto tutti quegli eventi di cui abbia avuto anche soltanto una «generica consapevolezza».
In definitiva, quindi, non è indispensabile per integrare l'elemento psicologico della bancarotta che questa consapevolezza investa i singoli episodi di distrazione o di occultamento dei fondi. «Fermo restando – scrivono tuttavia i giudici, richiamando analoga giurisprudenza di legittimità – che la suddetta consapevolezza non può presumersi in base al semplice dato di avere il soggetto acconsentito a ricoprire formalmente la carica». La Cassazione, con queste motivazioni, ha annullato parzialmente, con rinvio alla corte d'appello per il riesame, una sentenza in materia di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta, sottolineando i differenti criteri di imputazione di quella "patrimoniale" e di quella "documentale".
Precisa in effetti la quinta sezione penale che, con riguardo alla bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione ovvero omessa tenuta in frode ai creditori della scritture contabili, «ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita,atteso ildiretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture».
Il discorso cambia, invece, con riferimento alla bancarotta patrimoniale o per distrazione. In relazione a questa ipotesi di reato, «nei confronti dell'amministratore apparente non può trovare automatica applicazione il principio secondo il quale, una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità dell'imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione ad essi data, rende legittima la presunzione della loro dolosa sottrazione».
Secondo la Cassazione, che richiama un orientamento consolidato sul punto, «la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall'amministrazione di fatto».

Fonte:  ilsole24ore

Economia

Italia

Svizzera

Singapore

Segreto bancario

Fisco internazionale

Unione Europea

United Kingdom

Malta

Stati Uniti d'America

Lotta ai reati finanziari

Paradisi Fiscali

Giurisdizioni e attori sociali

    indietro    

Home   |   

Su

   |   

Stampa